Le agevolazioni sono state potenziate fino al prossimo 31.12.2015 con la proroga delle aliquote potenziate delle agevolazioni (nonché dei massimali). Ecco di seguito nel dettaglio che cosa ha riguardato la proroga delle agevolazioni:
1) le agevolazioni sul risparmio energetico, la cui aliquota applicabile, fino al prossimo 31.12.2015, rimane fissata al 65% con particolare riguardo agli interventi di risparmio energetico si segnala la specificazione di alcune ipotesi agevolabili (schermature solari, parti comuni condominiali o interventi che interessano tutte le abitazioni dei condomini, impianti di climatizzazione).
2) le agevolazioni sul recupero edilizio, restauro, opere di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia rimangono agevolate al 50% fino al prossimo 31.12.2015 con un massimale di 96.000 euro;
3)vengono prorogate le agevolazioni a favore degli interventi antisismici per edifici ricadenti in zone ad alta pericolosità sismica con una detrazione del 65% fino un massimale di 96.000 euro;
4)viene prorogato il bonus sull’acquisto degli elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica e dei “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione qui è prevista una detrazione del 50% fino ad un massimale di 10.000 euro. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Consigliamo per una specifica delle modalità di pagamento e delle procedure da utilizzare nell’ottenimento delle detrazioni di rivolgersi ad un tecnico e commercialista di propria fiducia per farsi indicare la strada migliore da percorrere.
Riportiamo di seguito a titolo esemplificativo alcune domande generiche per le quali l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti più recenti (mese di Gennaio 2015):
1)Si può usufruire della detrazione per i lavori di ristrutturazione di un immobile accatastato come ufficio che, a seguito di ristrutturazione, viene trasformato in due unità di civile abitazione con conseguente variazione della categoria catastale? Oppure si deve variare prima la destinazione d’uso da ufficio ad abitazione?
È possibile usufruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che i lavori che saranno effettuati comportano il cambio d’uso del fabbricato, da ufficio ad abitazione.
2)È detraibile la spesa di ristrutturazione edilizia sostenuta anche dal familiare convivente, che non risulti intestatario della fattura e/o dei bonifici?
Sì, secondo il principio per cui è riconosciuto il beneficio a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, è possibile. È però necessario che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta dal familiare convivente non intestatario (circolare 20/2011, punto 2.1).
3)Devo effettuare dei lavori di ristrutturazione, qual è il tetto massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione?
Per le spese sostenute dal 26 Giugno 2012, il tetto massimo di spesa è di € 96.000 per singola unità immobiliare.
4)Per lavori su parti comuni di un condominio, la spesa massima detraibile da parte dei singoli condomini ammonta a 96.000 euro o il limite massimo è di 96.000 euro per tutto il condominio?
Il limite è riferito ad ogni singola abitazione (risoluzione n. 206/2007 e 19/2008). Pertanto, ogni condomino, nel limite di una spesa massima di € 96.000, potrà detrarre fino a € 48.000.
5)In caso di lavori di ristrutturazione, sono previsti dei limiti minimi di spesa per fruire della detrazione?
No, non sono previsti limiti minimi di spesa.
6)Ho stipulato un compromesso per l’acquisto di una casa. Ho diritto alle detrazioni per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti nel periodo compreso tra la data del compromesso e la data di stipula dell’atto?
Sì, a condizione che il compromesso sia registrato, che abbia il possesso dell’immobile e che esegua i lavori a proprio carico.
7)Ho diritto alla detrazione per ristrutturazione edilizia anche se ho concesso in locazione l’immobile?
Sì.
8)Cosa devo fare se non sono richieste abilitazioni amministrative per i lavori che devo effettuare?
Se la normativa non prevede che debbano essere richieste abilitazioni, né che debba essere fatta alcuna comunicazione al Comune in cui è situato l’immobile, deve redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
9)Per i lavori su parti comuni, è obbligatorio avere un codice fiscale del condominio? Se non vi è obbligo di avere un amministratore, chi effettua il pagamento?
Sì, occorre che il condominio sia munito di codice fiscale. Il pagamento potrà essere effettuato da uno dei condomini che dovrà indicare nei bonifici il proprio codice fiscale oltre a quello del condominio. Il pagamento potrà essere eseguito dal conto corrente bancario (o postale) del condomino a tal fine delegato dagli altri o da un conto appositamente istituito (circolare n. 11/E del 2014).
10)Mia moglie e io siamo comproprietari con quote diverse (60% io e 40% lei) di un immobile su cui sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Possiamo dividere a metà le spese o dobbiamo obbligatoriamente ripartirle in base alle quote di proprietà dell’immobile?
Non è obbligatorio suddividere tra i comproprietari le spese sostenute in base alle quote di proprietà dell’immobile. Tuttavia, quando la partecipazione alle spese è diversa dalle quote di proprietà, è necessario annotare in fattura la percentuale di ripartizione delle spese (circolare n. 55/E del 2001).
11)Ai fini della detrazione devo considerare le fatture comprensive di Iva?
Sì, la detrazione delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia spetta sull’intero importo della fattura pagata (comprensivo di Iva).
12)Mio marito sta ristrutturando una casa che diventerà la nostra abitazione principale. Se partecipo alle spese di ristrutturazione posso usufruire delle detrazioni fiscali del 50%, in quanto coniuge?
Sì, anche il coniuge convivente può usufruire delle detrazioni fiscali e non è rilevante il regime patrimoniale del matrimonio.
13)Si può usufruire della detrazione del 50% sull’acquisto dei materiali per le opere in economia?
Sì, per gli interventi che consentono di ottenere la detrazione fiscale del 50% è prevista anche la possibilità di eseguire i lavori in proprio ottenendo quindi la detrazione sulle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati (circolare ministeriale n. 121/1998 paragrafo 2.4).
14)Devo realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria su un’unità immobiliare a me concessa in comodato d’uso gratuito, è necessario avere il consenso del proprietario?
Sì, in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile (comodatario), se diverso dai familiari conviventi, è obbligatorio produrre e conservare dichiarazione di consenso del possessore (proprietario) all’esecuzione dei lavori (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 n. 149646).